LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 13 bis aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo 17 bis aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 29/1969
3Articolo 17 ter aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 29/1969
4La partizione comprendente gli articoli da 65 a 69 viene a costituire la parte VI della legge ex articolo 16, primo comma, L.R. 29/69.
5Articolo 64 bis aggiunto da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
6Articolo 64 ter aggiunto da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
7Articolo 64 quater aggiunto da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
8Nuova partizione contenente articoli da 64 bis a 64 quater aggiunta da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
9Articolo 48 bis aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1971
10Integrata la disciplina della legge da art. 14, secondo comma, L. R. 29/1973, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, L. R. 44/1978
11Partizione di cui fa parte l'art. 31, abrogata da art. 8, secondo comma, L. R. 69/1976
12Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
13Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
14Partizione di cui fa parte l'art. 11, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
15Partizione di cui fa parte l'art. 16, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
16Partizione di cui fa parte l'art. 38, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
17Partizione di cui fa parte l'art. 49, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
18Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
19Partizione di cui fa parte l'art. 64 bis, abrogata da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
20Partizione di cui fa parte l'art. 47, abrogata implicitamente dalla L. R. 75/1982
21Partizione di cui fa parte l'art. 50, abrogata implicitamente dalla L. R. 46/1986
22Partizione di cui fa parte l'art. 41, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
23Articolo 48 bis aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1971
PARTE I
 OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
TITOLO I
 OPERE DIPENDENTI DALL' ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I
 Definizione delle sfere di competenza
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 29/1969
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 57/1971
3Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
CAPO II
 Opere di prevenzione e soccorso ed opere in economia
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
CAPO III
 Organi tecnici collegiali
ed attribuzioni particolari del Dirigente regionale
dei lavori pubblici
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, primo comma, L. R. 29/1969
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
5Quarto comma abrogato implicitamente da art. 17, primo comma, L. R. 29/1969
6Parole sostituite al secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 36/1971
7Parole sostituite al terzo comma da art. 12, secondo comma, L. R. 36/1971
8Parole soppresse al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 45/1971
9Integrata la disciplina del secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 49/1973
10Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
11Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
12Per l' esercizio in via transitoria delle funzioni del Comitato vedi articolo 44, secondo comma, L.R. 24/78, come aggiunto da articolo 1, secondo comma, L.R. 60/78.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Per il particolare regime transitorio relativo ai due limiti d' importo indicati nel secondo comma vedi articolo 22, secondo comma, L.R. 29/69.
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 22, primo comma, L. R. 48/1974
4Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 13 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quinto comma, L. R. 29/1969, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, L. R. 36/1971
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
3Parole soppresse al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
4Parole soppresse al secondo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
5Parole soppresse al terzo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
6Parole aggiunte al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 36/1971
7Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 29/1969
2Per l' efficacia delle disposizioni contenute nel secondo comma e per il particolare regime transitorio relativo ai due limiti d' importo indicati nel primo comma vedi articolo 22, primo e secondo comma, L.R. 29/69.
3Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, secondo comma, L. R. 29/1969
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 22, primo comma, L. R. 48/1974
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 51/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 42/1984
6Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
CAPO IV
 Uffici periferici dell' Assessorato dei lavori pubblici
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
2Parole soppresse al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
3Parole sostituite al secondo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
4Terzo comma abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
5Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 17 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 29/1969
2Per l' efficacia delle disposizioni contenute nel terzo comma vedi articolo 22, primo comma, L.R. 29/69.
3Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 17 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 29/1969
2Per l' efficacia delle disposizioni vedi articolo 22, primo comma, L.R. 29/69.
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 22, secondo comma, L. R. 29/1969
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 22, primo comma, L. R. 48/1974
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 51/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 42/1984
6Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
TITOLO II
 OPERE DIPENDENTI DALL' ASSESSORATO
DELL' AGRICOLTURA, DELLE FORESTE
E DELL' ECONOMIA MONTANA
CAPO I
 Definizione delle sfere di competenza
Art. 18
 Attribuzioni dell' Assessorato dell' agricoltura,
delle foreste e dell' economia montana
Nell' esercizio delle attribuzioni demandategli dall' articolo 7 della LR 31 agosto 1964, n. 1, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana cura la trattazione degli affari concernenti la classificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana e la formazione dei piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, dei piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, dei piani di riordino fondiario, dei piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie, dei piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e degli Enti, nonché la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere di bonifica integrale, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale ed ogni altro adempimento concernente le bonifiche ed i miglioramenti fondiari.
Salvo che sia diversamente disposto nel presente Titolo, l' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana svolge, infine, per quanto di competenza della Regione, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell' articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell' agricoltura e delle foreste.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 29/1969
Art. 19
 Classificazione dei comprensori
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di I categoria di cui all' articolo 3 del RDL 13 febbraio 1933, n. 215, si provvede con legge regionale.
Alla classificazione dei comprensori di bonifica integrale di II categoria, alla delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, ai sensi dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1952, n. 991, ed alla delimitazione dei bacini montani, ai sensi del Titolo II del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Art. 20
 Approvazione dei piani generali di massima
I piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, con le annesse direttive di massima per la trasformazione dell' agricoltura, i piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale consultivo dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 58/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 42/1980
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 22
 Opere di difesa dalle acque
Fra le opere di sistemazione dei corsi d' acqua di pianura, indicate nell' articolo 7, primo comma, del RD 13 febbraio 1933, n. 215, che la Regione sia tenuta ad eseguire in base alle norme di attuazione statutarie, si intendono comprese, ai fini dell' assunzione dell' onere totale della spesa, anche le opere di difesa dalle acque di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), dello stesso RD, quando pure quest' ultime siano di competenza regionale.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 25
 Stipulazione dei contratti
Alle aste pubbliche ed alle licitazioni private presiede il Dirigente del servizio cui compete la progettazione dell' opera. Allo stesso è altresì demandata la stipulazione dei contratti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
Art. 26
 Approvazione dei contratti
Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
L' approvazione dell' atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest' ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
2Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 48/1978
3Parole sostituite al primo comma da art. 31, primo comma, L. R. 9/1983
4Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
5Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 29
 Dichiarazione di ultimazione della bonifica
e riparto della spesa
Spetta all' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana:
a) di dichiarare la ultimazione della bonifica;
b) di esercitare le attribuzioni già demandate al Ministero dell' agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 11 e 12 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche.

Art. 30
 Ricomposizione delle proprietà frammentarie
Le attribuzioni già devolute al Ministero dell' agricoltura e delle foreste, ai sensi del Capo IV del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche, in materia di ricomposizione delle proprietà frammentarie, sono esercitate, nel territorio regionale, dalla Giunta regionale.
CAPO II
 Disciplina speciale per le opere urgenti
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, secondo comma, L. R. 69/1976
CAPO III
 Istituzione ed attribuzioni
dell' organo consultivo regionale per le bonifiche
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
4Parole sostituite al secondo comma da art. 17, terzo comma, L. R. 29/1969
5Parole sostituite al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 36/1971
6Parole sostituite al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
7Parole sostituite al terzo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 36/1971
8Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 42/1974
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 12/1980
11Articolo abrogato da art. 28, terzo comma, L. R. 46/1986
Art. 33
 Attribuzioni del Comitato consultivo per le bonifiche
Il Comitato consultivo per le bonifiche esprime parere:
1) sugli affari indicati nel Titolo III, all' art. 37;
2) sui progetti e sugli altri elaborati tecnici concernenti opere di bonifica integrale e montana ed opere nei bacini montani, quando sia prevista una spesa che - riferita all' intera opera - ecceda l' importo di lire 300 milioni;
3) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali ai progetti ed agli elaborati, di cui al precedente numero 2), ovvero in un aumento della previsione di spesa, superiore al quinto;
4) sui progetti di cui all' art. 40, sesto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
5) sui piani di ricomposizione delle proprietà frammentarie;
6) sui piani economici delle proprietà silvo - pastorali della Regione e di altri enti;
7) sui criteri di ripartizione della spesa delle opere di bonifica, quando, in ordine ai medesimi, l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana debba adottare i provvedimenti di cui all' art. 29, lettera b);
8) sulla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, sul raggruppamento dei loro uffici, sulla fusione, scissione e soppressione dei Consorzi medesimi e sulla modifica dei loro confini territoriali;
9) sugli affari menzionati ai numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell' art. 12, quando trattisi di opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera c);
10) sulla determinazione di nuovi prezzi per le opere disciplinate dal presente Titolo, salvo quanto stabilito dall' art. 28, numero 1), lettera d);
11) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l' esecuzione delle opere disciplinate dal presente Titolo, quando l' importo di tali opere superi lire 50 milioni;
12) sulle proposte di revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche regionali, disciplinate dal presente Titolo;
13) in ogni altro caso previsto da leggi regionali.

Il Comitato consultivo per le bonifiche dà, infine, parere su ogni altro argomento che l' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana ritenga di sottoporre al suo esame.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
2Parole sostituite al primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 48/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 58/1979
4Parole sostituite al primo comma da art. 31, primo comma, L. R. 9/1983
5Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 74/1983
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, secondo comma, L. R. 24/1986
8Le funzioni del soppresso Comitato consultivo per le bonifiche in materia di agricoltura, bonifica ed opere di miglioramento agrario sono trasferite al Comitato tecnico regionale secondo il disposto dell'art. 28, terzo comma, L.R. 46/1986.
CAPO IV
 Provvedimenti relativi ai Consorzi di bonifica integrale,
di bonifica montana e di miglioramento fondiario
Art. 34
 Attribuzioni della Giunta regionale
e del suo Presidente
Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, al raggruppamento dei loro uffici, alla fusione, alla scissione ed alla soppressione dei Consorzi medesimi ed alla modifica dei loro confini territoriali, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana. Allo stesso modo vengono adottati, nei casi legislativamente previsti, i provvedimenti di controllo sugli organi consorziali ed i provvedimenti di controllo sostitutivo.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, primo comma, L. R. 48/1977
TITOLO III
 DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II
CAPO I
 Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale
e del Comitato consultivo per le bonifiche
Art. 37
 Materie di competenza comune
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali.

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
CAPO II
 Collaudi
Art. 38

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 39

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
CAPO III
 Rinvio alla disciplina normativa statale
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
PARTE II
 URBANISTICA - EDILIZIA POPOLARE
ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI
CAPO I
 Urbanistica
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
3Parole sostituite al secondo comma da art. 18, primo comma, L. R. 22/1968
4Parole sostituite al secondo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
5Parole sostituite al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 30/1968
6Parole sostituite al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 30/1968
7Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 30/1968
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, secondo comma, L. R. 29/1969
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, quarto comma, L. R. 29/1969
10Parole sostituite al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 36/1971
11Parole sostituite al secondo comma da art. 14, secondo comma, L. R. 36/1971
12Parole sostituite al terzo comma da art. 14, secondo comma, L. R. 36/1971
13Parole sostituite al primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 49/1973
14Parole sostituite al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 49/1973
15Parole sostituite al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
16Parole sostituite al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 49/1973
17Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 43

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 49/1973
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 46
 Attribuzioni particolari del Dirigente regionale
del Servizio dell' Urbanistica
Il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica svolge le funzioni già attribuite alla competenza della Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e trasferite alla Regione in forza del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
4Parole sostituite al primo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
6Parole sostituite al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
CAPO II
 Edilizia popolare
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto prima del primo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 29/1969
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 48/1974
3Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982
4Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 48/1974
2Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 48 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1971
2Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 35/1971
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 25, primo comma, L. R. 48/1974
4Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982
5Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
 Acque pubbliche ed impianti elettrici
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
PARTE III
 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
2Parole soppresse al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 29/1969
3Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
4Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 14, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 46/1986
3Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
PARTE IV
 OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
ED ISTITUZIONALI
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, quarto comma, L. R. 24/1974
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, quarto comma, L. R. 39/1974
4Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 51/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 42/1984
3Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Derogata la disciplina del primo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 24/1965 nel testo modificato da art. 5, L. R. 45/1974
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 18, primo comma, L. R. 48/1974
4Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
PARTE V
 DISPOSIZIONI VARIE
Art. 64 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 64 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 64 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, secondo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
PARTE VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 68
 Disposizioni finanziarie
Le spese derivanti dalla applicazione degli articoli 53 e 54 della presente legge faranno carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi:
- capitoli 69 e 436 per il funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 14;
- capitoli 69 e 320 per il funzionamento del Comitato di cui all' articolo 32;
- capitoli 69 e 70 per il funzionamento del Comitato di cui all' articolo 42.

Gli oneri delle spese di personale di cui all' articolo 67 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni ed indennità, ai capitoli 421, 422, 423, 424, 425 e 426 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri per il funzionamento degli Uffici periferici indicati nell' articolo 16 della presente legge faranno carico ai capitoli 432, 433 e 434 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 38 della presente legge faranno carico al capitolo 435 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
- Cap. 497 << Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 RD 18 novembre 1923, n. 2440) >>, lire 90.000.000
in aumento
- Cap. 421 << Stipendi ed altri assegni fissi, compresi i rimborsi e gli oneri assistenziali, assicurativi e previdenziali degli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (Spesa fissa ed obbligatoria) >>lire 45.000.000
- Cap. 422<< Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 1 DLP 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) >> lire 3.000.000
- Cap. 423 << Indennità di primo impianto al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 4 LR 21 novembre 1964, n. 3, e LR 1 luglio 1966, n. 11) (Spesa obbligatoria) >>lire 4.000.000
- Cap. 424 << Indennità ad personam al personale comandato in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 2 LR 21 novembre 1964, n. 3) (Spesa obbligatoria) >> lire 2.000.000
- Cap. 425 << Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti, per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l' Assessorato dei lavori pubblici (articolo 6 DLP 27 giugno 1946, n. 19) >> lire 2.500.000
- Cap. 432 << Spese per l' acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l' attrezzatura degli uffici >>lire 25.000.000
- Cap. 433 << Spese per l' acquisto, l' esercizio, l' assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto >> lire 5.000.000
- Cap. 434 << Spese per l' acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre varie di ufficio e di economato >>lire 3.500.000
Totale lire90.000.000


Alla presunta maggiore spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi futuri, si provvederà con l' incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.
Art. 69
 Entrata in vigore della legge
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.