LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO III
 DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI I E II
CAPO I
 Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale
e del Comitato consultivo per le bonifiche
Art. 37
 Materie di competenza comune
Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:
1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali.

Note:
1Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969
CAPO II
 Collaudi
Art. 38

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 39

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 29/1969
2Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978
CAPO III
 Rinvio alla disciplina normativa statale
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.