LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 46
 Attribuzioni particolari del Dirigente regionale
del Servizio dell' Urbanistica
Il Dirigente regionale del Servizio dell' urbanistica svolge le funzioni già attribuite alla competenza della Sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e trasferite alla Regione in forza del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1968
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
4Parole sostituite al primo comma da art. 27 bis, primo comma, L. R. 22/1968
5Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973
6Parole sostituite al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 49/1973