LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/10/1967
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969
2Per il particolare regime transitorio relativo ai due limiti d' importo indicati nel secondo comma vedi articolo 22, secondo comma, L.R. 29/69.
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 22, primo comma, L. R. 48/1974
4Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978