LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 3
 
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, nell' esercizio finanziario 1967, il limite d' impegno di lire 100 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1967 lire 100 milioni
- esercizio 1968 lire 150 milioni
- esercizio 1969 lire 200 milioni
- esercizi dal 1970 al 1986 lire 250 milioni
- esercizio 1987 lire 150 milioni
- esercizio 1988 lire 100 milioni - esercizio 1989 lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa dell' esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 563 con la seguente denominazione: << Contributi integrativi annui costanti a favore degli enti che abbiano contratto dopo il 1 gennaio 1967 o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale >> e con lo stanziamento di 100 milioni, cui si provvede, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell' avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio dell' esercizio 1964.
L' onere di lire 100 milioni, relativo all' esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 563, e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Alla spesa per gli esercizi finanziari successivi, nonché alla maggiore spesa derivante dall' autorizzazione dei limiti di impegno per gli esercizi 1968, 1969 e 1970, si provvederà con l' incremento, previsto per detti esercizi, nel gettito della quota erariale di imposta generale sull' entrata, assegnata alla Regione ai sensi dell' articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.