LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 2 bis
 
In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.
Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.
La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell' opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 20/1976