LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 17

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
Agli enti, che abbiano contratto dopo il 1 gennaio 1967 o contrarranno mutui ad un tasso annuo superiore al 6,25 per cento per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale, è concesso, entro il limite della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini di tale contributo, per la durata del mutuo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni venti, un contributo integrativo annuo costante, commisurato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d' interesse contrattuale entro il limite massimo del 7,50 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d' interesse del 6,25 per cento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 8/1970
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 8/1970
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 8/1970
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 43/1978