LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 6
 Modalità per la concessione e la erogazione dei contributi
Le domande di concessione dei contributi, previsti dall' art. 4, debbono essere presentate al competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.
Ciascuna domanda deve essere corredata:
a) dal progetto esecutivo e dal computo metrico estimativo, quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori;
b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell' opera o dei lavori o degli acquisti, in relazione alle finalità della presente legge;
c) dal preventivo di spesa;
d) dalla regolare deliberazione dell' ente, quando il contributo sia da questo richiesto.

Il competente Ispettorato provvede all' istruttoria della domanda ed esprime il proprio parere sul progetto, sulla ammissibilità della spesa e su ogni altra circostanza posta a fondamento della richiesta.
Il contributo è concesso con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana.
La erogazione del contributo ha luogo:
a) quando trattisi di acquisti, in base alle relative fatture, vistate dall' Ispettorato competente;
b) quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori, in base agli stati di avanzamento dei lavori ed agli atti di collaudo.

Nell' ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, qualora beneficiari del contributo siano cooperative, organizzazioni di allevatori od altri enti pubblici o singole aziende di coltivatori diretti, potrà anche essere disposta, in casi di comprovata necessità, la anticipata erogazione di una quota non superiore al 20 per cento dell' ammontare complessivo del contributo medesimo. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.
Alla vigilanza sui lavori ed al collaudo delle opere provvede l' Ispettorato competente, cui spetta altresì di curare che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.