LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/08/1967
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 2
 Contributi agli allevatori per l' acquisto di riproduttori
maschi e femmine di razza pregiata
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto di riproduttori maschi, appartenenti alle specie animali e a razze oggetto di selezione e dotati di certificato genealogico, sempre che presentino caratteristiche tali da far presumere una loro favorevole influenza sulla produzione locale, nella misura massima del 40 per cento;
b) contributi, nella misura massima del 40 per cento, agli allevatori delle zone montane e, nella misura massima del 30 per cento, a quelli delle zone collinari e della pianura, sul prezzo d' acquisto di femmine di razza pregiata, idonee al potenziamento dei nuclei di selezione;
c) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne.

La misura dei contributi previsti dal precedente comma è determinata avuto riguardo al livello della produzione animale nella zona, al pregio della razza cui i capi da acquistare appartengono, alle possibilità di un proficuo impiego dei medesimi in dipendenza delle caratteristiche di detta zona.
I contributi sono concessi con decreto dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste e all' economia montana, su proposta del competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.
L' erogazione dei contributi ha luogo su presentazione delle fatture d' acquisto, vistate dal competente Ispettorato dell' agricoltura e delle foreste.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 13/1975
2Parole aggiunte al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 58/1975
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10 ter, quinto comma, L. R. 35/1976 nel testo modificato da art. 9, primo comma, L. R. 23/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 18/2004
4Parole sostituite al primo comma da art. 23, comma 2, L. R. 16/1996
5L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 21, L. R. 4/2001
7Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.