LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1966, n. 21

Provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1966
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 42/1979
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 9/1969
2Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 42/1979
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 42/1979
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.