LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1966
Materia:
170.06 - Società finanziarie

Art. 2
L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della Società finanziaria, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società finanziaria una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di enti economici e finanziari, istituti di credito, compagnie di assicurazioni, società e privati non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;
b) che lo statuto della costituenda Società finanziaria riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;
c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale;
d) che la costituenda Società finanziaria non possa, sotto qualsiasi forma, impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio a favore di una sola società;
e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono;
f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992;
g) che lo smobilizzo delle partecipazioni abbia luogo in relazione al grado di sviluppo delle società alle quali esse si riferiscono.

In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nel capitale delle società di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo primo comma, lettera a).
Il limite decennale di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 39/1970
2Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 9, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 8/1993
5Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 8/1993
6Secondo comma sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 8/1993
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 134, comma 16, L. R. 13/1998
8Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 5, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
9Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 6, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
10Parole sostituite al primo comma da art. 134, comma 7, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
11Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 134, comma 8, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
12Parole sostituite al secondo comma da art. 134, comma 9, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
13Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle modifiche previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 13, L. R. 12/2003
15Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 3, L. R. 23/2002 nel testo modificato da art. 5, comma 13, L. R. 12/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 30, comma 1, lettera tt), L. R. 10/2012
16Derogata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 36, L. R. 1/2005
17Derogata la disciplina della lettera c) del primo comma da art. 3, comma 7, L. R. 17/2011