LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 1966, n. 14

Agevolazioni per l' attuazione del riordino fondiario e l' esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1966
Materia:
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

Art. 3
Le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2, si applicano anche per le opere non ancora eseguite, quando per le medesime sia stata già disposta, nell' anno 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato.
Per le opere di irrigazione, non iniziate alla data del 26 agosto 1964, le stesse disposizioni si applicano pure in favore dei Consorzi, anche se il decreto di concessione dei lavori è anteriore alla data suddetta.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.