LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1965, n. 31

Istituzione del Comitato tecnico - consultivo regionale per la finanza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/1966
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.00 - BILANCIO - FINANZE - CREDITO - PATRIMONIO

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
Art. 1
 
È istituito presso l' Assessorato regionale delle Finanze un Comitato tecnico - consultivo regionale per la finanza.
Art. 2
 
Il Comitato esprime il proprio parere nelle materie attribuite alla competenza dell' Assessorato regionale delle Finanze:
a) quando sia previsto da leggi o regolamenti;
b) ogni qualvolta sia richiesto dall' Assessore alle Finanze.

L' Assessore alle Finanze potrà affidare al Comitato anche l' esame e lo studio di particolari problemi, che rientrino nella competenza del suo Assessorato.
Art. 3
 
Il Comitato è composto:
a) dall' Assessore alle Finanze, che lo presiede;
b) da due esperti in materia di finanza pubblica;
c) da due esperti in materia di contabilità pubblica;
d) da due esperti in materia tributaria;
e) da un esperto in materia di credito e risparmio;
f) da un esperto in materia amministrativa;
g) da un esperto in materia costituzionale;
h) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
i) dal Capo dell' Ufficio Legislativo e Legale della Regione;
l) dal Dirigente della Ragioneria generale della Regione;
m) dal Dirigente dei Servizi Amministrativi dell' Assessorato delle Finanze;
n) dal Dirigente della Direzione regionale della Programmazione.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 22/1968
2Parole sostituite al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 49/1973
Art. 4
 
I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell' Assessore alle Finanze, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Restano in carica due anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato delle Finanze.
Art. 5
 
Il Comitato è convocato dal Presidente.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 6
 
Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1965, n. 15.