LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 1965, n. 3

Norme per la sistemazione del personale con mansioni di infermiere generico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/05/1965
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
330.03 - Formazione professionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge implicitamente abrogata dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 2, primo comma, del DPR 9 agosto 1966, n. 869.
2Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.