LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23

Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/10/1965
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 
Le sovvenzioni, i sussidi, i premi e gli altri interventi, previsti dalla presente legge, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste.
La Giunta regionale determina la misura e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, dell' importanza e del carattere delle iniziative, delle manifestazioni, degli studi, delle prestazioni e delle attività programmate, nonché di ogni altra circostanza che valga a determinare l' entità dell' intervento.
È fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 121, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.