LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1964, n. 2

Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell' indennità di presenza dei Consiglieri.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/09/1964
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 3
 
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell' articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.