Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dopo le parole <<(Norme per il diritto al lavoro dei disabili),>> sono inserite le seguenti: <<dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti),>>.

3. La rivalutazione decorrente all'1 gennaio 2024 degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13), è sospesa fino al 31 luglio 2024.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 193 dell'1 luglio 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>.

2. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 80, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), stabiliti per i beneficiari dei contributi ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, si considerano rispettati in caso di interruzione dell'attività di impresa a titolo individuale per un periodo non superiore a diciotto mesi e di riavvio della medesima anche nell'ambito del regime fiscale di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). In tal caso il periodo di mantenimento degli obblighi ricomincia a decorrere dal riavvio dell'attività di impresa.
4. I criteri e le procedure per la concessione dei contributi relativi al Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, prevedendo che l'Amministrazione regionale si avvalga per l'istruttoria dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA). Le modalità di rendicontazione previste dal bando possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano Faunistico regionale. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
10. La disposizione di cui all'articolo 38, comma 4, lettera b), della legge regionale 6/2008, come sostituita dal comma 9, si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.>>;

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Piano energetico regionale - PER)
1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
4. Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.
5. La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.
6. Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.
9. La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
11. Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
12. Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.>>.

5. All'articolo 27 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
6. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2016, non trovano applicazione nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'articolo 27, comma 1, della medesima legge regionale 12/2016, preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente ai costi sostenuti per le spese tecniche e per la demolizione dell'ex caserma Lanfranco nel Comune di Cividale del Friuli, il contributo concesso all'ATER di Udine con i decreti del Direttore del Servizio edilizia n. 6393 del 9 dicembre 2016 e n. 24 del 9 gennaio 2017 per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli.
8. In attuazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire un parere tecnico alle stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, su richiesta degli stessi, ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, limitatamente alle seguenti categorie di opere pubbliche: edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e per edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso con decreto n. 4904/TERINF, del 22 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), all'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale - Istituto Vendramini di Pordenone, per lavori di "adeguamento funzionale, accessibilità sicurezza edificio A", pari a 300.000 euro, alla Diocesi Concordia di Pordenone.
11. La domanda di devoluzione di cui al comma 10 è presentata con posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico.
12. La misura prevista dall'articolo 5, commi da 43 a 45, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), si intende concessa a titolo di contributo straordinario per l'intervento di adeguamento sismico del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 140.000 euro, concesso con decreto n. 19176, del 26 ottobre 2022, al Comune di Forni di Sotto ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione energetica, nuovo allarme antincendio e sistema di ricarica veicoli elettrici della sede municipale, per la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità comunale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 il Comune presenta al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 14.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i fondi concessi per l'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale del comune di Paluzza" al Comune di Paluzza con decreto n. 2057/TERINF, del 17 maggio 2022, per sostenere i maggiori costi dell'intervento sulla Scuola primaria di Timau Cleulis.
17. La domanda di devoluzione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
4.
Il comma 6 dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è abrogato.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, ai sensi dell'articolo 6, commi da 36 a 38, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), anche per un diverso intervento aggiuntivo di realizzazione di opere accessorie necessarie alla funzionalità della nuova struttura, comprese le aree adibite a parcheggio.
6. Per le finalità previste al comma 5 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di attività culturali.
7. Ai sensi del comma 6 il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
8. I soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2023 dei progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, beneficiari delle risorse aggiuntive stanziate in forza dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), in considerazione del fatto che al momento della concessione delle predette risorse aggiuntive i progetti o programmi dell'annualità 2023 erano già in fase di conclusione, possono ottenere dal Servizio competente, previa richiesta motivata, l'assenso alle modifiche, variazioni ed integrazioni dei progetti o programmi inizialmente presentati per il finanziamento, che possono venire realizzati anche nel corso dell'annualità 2024.
9. In deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014 citate al comma 8, la rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 8 è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, e sono ammissibili a rendicontazione anche le spese generali di funzionamento oltre il limite massimo percentuale fissato nei singoli regolamenti attuativi, per una quota massima del 20 per cento oltre il medesimo limite.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2022-2023 entro la data del 31 gennaio 2024.
7. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono le seguenti modifiche:
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo regolamento di attuazione, concesso al Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento relativo all'anno educativo 2020/2021, avendo il Consorzio sempre mantenuto la titolarità del servizio, pur affidandone la realizzazione a soggetti privati, e avendo garantito la continuità del servizio all'utenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), senza mai cessare l'attività la cui titolarità è sempre rimasta in capo al Consorzio medesimo che ha garantito il contenimento delle rette applicate come previsto sia dall'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 che all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 097 del 2020.
9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.>>.

11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 sono aggiunti i seguenti:
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).>>.

12. Al fine di supportare gli Enti di formazione professionale accreditati ovvero accreditandi nella ottimale predisposizione delle proprie istanze, si prevede un periodo transitorio, che termina alla data del decreto del Direttore centrale di accertamento dell'avvenuta disponibilità on line del nuovo applicativo di accreditamento fornito da Insiel S.p.A..
13. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), conservano l'accreditamento, provvisorio o definitivo, sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), procedibile dalla data di cui al comma 12 e fino al compimento del quindicesimo mese dalla data fissata al medesimo comma 12.
18. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente:
<<Art. 22 ter
 (Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.>>.

Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Dopo il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), è inserito il seguente:
<<16 bis. I servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti che hanno ottenuto il convenzionamento con il Servizio sanitario regionale sulla base del fabbisogno definito con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti), successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), possono accedere all'accreditamento secondo le procedure di cui al Titolo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006 ").>>.

2. L'istanza di accreditamento ai sensi del comma 16 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16/2021, come introdotto dal comma 1, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro novanta giorni dalla data di stipula della convenzione con la competente azienda sanitaria, se successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 22 bis, comma 5, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), è prorogato al 31 dicembre 2024.
4.
Al comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

6. In attuazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il parere di compatibilità con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, rilasciato dalla Regione ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale 22/2019, è vincolante ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento di sede di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, di cui al decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres..
7.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<trentasei mesi>>.

8. Alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<Art. 33
 (Programmazione e controllo degli investimenti)
2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione:
1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori inferiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, di seguito Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione e dall'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee, accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
2) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale:
2.1) se inferiore a 1 milione di euro, accompagnati da una relazione redatta dal RUP contenente una descrizione di inquadramento dell'intervento in ordine all'attività svolta all'interno delle aree, dall'indicazione del costo complessivo stimato e da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR;
2.2) se pari o superiore a 1 milione di euro previa approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi del Codice dei contratti pubblici, accompagnato da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR e acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) di cui al comma 14;
3) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che non modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che non prevedono al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato;
b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisti di beni mobili e tecnologici:
1) di singolo importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
2) di singolo importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici e inferiore a 1 milione di euro, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
3) di singolo importo pari o superiore a 1 milione di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato per l'acquisizione e dalla valutazione economica sull'intero ciclo di vita; se relativi a sostituzione di tecnologie biomedicali già esistenti nello stesso presidio, anche dalla relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR; se relativi all'acquisizione di nuove tecnologie biomedicali o all'incremento di tecnologie biomedicali già esistenti, anche da una valutazione di Health Technology Assessment (HTA) comprensiva di un'analisi dei dati di utilizzo della tecnologia estesa all'intero SSR;
4) la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire un elenco di beni, anche di singolo importo inferiore a 1 milione di euro, ai quali è applicata la procedura di cui al punto 3).
3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2 è indicato il cronoprogramma previsionale di spesa sul triennio e sulle eventuali annualità successive.
4. Gli interventi di investimento che prevedono l'acquisizione di immobili, formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera a) , previa autorizzazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può fornire agli enti del SSR indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.
6. Il Programma preliminare degli investimenti di ciascun ente del SSR è adottato dall'ente medesimo in via preliminare e tramesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 14, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 19.
7. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente del SSR previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 19.
8. Il Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 è aggiornato anche parzialmente per singoli interventi nel corso dell'annualità di riferimento e secondo le disposizioni del presente articolo.
9. Nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, sono inseriti gli investimenti per i quali è disponibile l'intera copertura finanziaria necessaria alla loro realizzazione.
10. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
11. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
12. Nell'ambito del piano attuativo di cui all'articolo 41, l'ente del SSR elenca separatamente gli immobili presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici per i quali è prevista l'acquisizione, con indicazione delle fonti di finanziamento disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
13. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del SSR in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui al comma 9 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.
14. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione sanitaria degli interventi di investimento sul patrimonio del SSR e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
16. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.
17. Il NVISS, tramite convocazione del Presidente, può avvalersi del supporto di componenti esterni, appartenenti all'Amministrazione regionale e/o agli enti del SSR, in ordine allo specifico livello di competenza richiesto per l'esame di particolari interventi. Il supporto dei componenti esterni è a titolo gratuito.
18. La Direzione centrale competente in materia di salute svolge funzioni di carattere istruttorio, nonché i compiti di segreteria a supporto dell'attività del NVISS.
19. Sono sottoposti al parere del NVISS i Programmi preliminari degli investimenti adottati in via preliminare ai sensi del comma 6.
21. Tutti gli interventi di cui al comma 20 che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale devono essere corredati da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR.
23. In caso di prescrizioni del NVISS nel parere sul PFTE, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.
24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
25. Ulteriori indirizzi sulla programmazione degli investimenti possono essere stabiliti annualmente nelle linee annuali per la gestione degli enti del SSR.>>;

10. La ricerca costituisce per gli enti del sistema sanitario regionale, come indicato dall'articolo 35 della legge regionale 22/2019, un indirizzo strategico per il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e una leva di sviluppo economico, crescita sociale e sviluppo internazionale della Regione.
11. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 10, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) è autorizzata a costituire una fondazione di partecipazione senza fine di lucro, aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici, compresi gli altri enti del Servizio sanitario regionale e ai soggetti privati non aventi fine di lucro.
12. Il patrimonio iniziale è costituito da ASU FC mediante il conferimento dei beni derivanti dall'eredità del prof. Attilio Maseri e dai beni assegnati al Centro aziendale di Ricerca e Alta Formazione.
13. ASU FC e i soggetti di cui al comma 11, nel rispetto delle norme contabili, possono, con provvedimento dell'organo di vertice, destinare al patrimonio della Fondazione ulteriori risorse vincolate alla ricerca.
14. La Fondazione ha tra le proprie finalità la promozione, il sostegno finanziario e il supporto operativo dei progetti di ricerca e di alta formazione elaborati dai professionisti che operano all'interno di ASU FC, nonché delle attività di ricerca svolte nell'ambito di campagne di ricerca nazionali e internazionali.
15. Per il perseguimento delle finalità indicate nei commi precedenti la Fondazione sviluppa rapporti di collaborazione con Istituzioni di ricerca nazionale e internazionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Università regionali, nonché con distretti e poli tecnologici e realtà industriali.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. In via transitoria, per l'esercizio 2024, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
2. L'Amministrazione regionale, al fine di definire gli obblighi di finanza pubblica da porre a carico delle Comunità disciplinate dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2015 e dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), si avvale di un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 18/2015.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali è costituito il gruppo di lavoro di cui al comma 2 e sono individuate le modalità per il suo funzionamento.
5. La Regione effettua monitoraggi sui dati dei documenti contabili delle Comunità, con particolare riferimento alla spesa di personale, al fine di acquisire dati utili per la definizione degli obblighi di finanza pubblica come disposto al comma 2, anche tramite specifica modulistica da sottoporre alle Comunità medesime.
6.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2024>>.

9. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2020 e 2021, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 30 giugno 2024.
10.
Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento al bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di traporto.>>.

13. Per l'anno 2023, resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022 e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
15. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione di un contributo in favore dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone per lavori di manutenzione presso il bocciodromo di Buttrio, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali 2019-2021, successivamente oggetto di subentro da parte del Comune di Buttrio, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento di manutenzione straordinaria presso il medesimo impianto sportivo.
17. Ai sensi del comma 16 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. In ragione degli eventi calamitosi verificatisi dal 2 al 3 novembre 2023 che hanno compromesso la fruizione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che costituiscono ragioni oggettive che impediscono la procedura selettiva prevista all'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e anche al fine di garantire la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza e l'apprestamento delle aree demaniali in tempo utile per la prossima stagione balneare, gli enti concedenti sono autorizzati a differire il termine di scadenza delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024.
2. Gli enti concedenti avviano le procedure selettive di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 118/2022, previa deliberazione d'indirizzo, anche se antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l'individuazione di specifiche destinazioni d'uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo.
3. In caso di avvio del procedimento su istanza, gli enti concedenti pubblicano un avviso ai sensi della vigente normativa che può riportare contenuti integrativi di interesse dell'amministrazione concedente e che preveda lo svolgimento di procedura comparativa in casi di istanze concorrenti.
4. Nelle procedure di gara gli enti concedenti hanno la facoltà di avvalersi dei principi indicati nell'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e nell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e hanno facoltà di riconoscere il diritto di prelazione del concessionario uscente.
6.
Dopo l'articolo 51 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Affidabilità del concessionario)
1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Fermo restando l'esercizio dell'azione giudiziaria per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 327/1942, gli enti concedenti di beni del demanio marittimo situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti motivati di rigetto delle istanze di rinnovo ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di variazione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952, e di proroga ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), presentate dai concessionari che non abbiano corrisposto il canone o altre indennità dovute in relazione all'utilizzo di beni demaniali marittimi, nei termini previsti all'atto di concessione o intimati dall'amministrazione concedente.
3. Gli enti concedenti tengono in considerazione nelle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ai fini della valutazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la mancata corresponsione da parte dei concessionari del canone o altre indennità di cui al comma 2.

7.
Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 36/2023, con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo e anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.>>.

8.
Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo, anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.>>.