Dopo il
comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è aggiunto il seguente:
<<1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.>>.