Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole sostituite alla Tabella A da art. 23, comma 1, L. R. 10/2023
2 Parole sostituite alla Tabella A da art. 9, comma 42, L. R. 13/2023
3 Parole soppresse alla Tabella A da art. 9, comma 56, L. R. 13/2023
Capo I
 Disposizioni in materia di autonomie locali
Art. 1
 (Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 21/2019)
1.
Dopo l'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), è inserito il seguente:

Art. 3
 (Modifica oggetti di interventi di sviluppo concertati tra Regione e autonomie locali)
1. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
5. Per le finalità previste al comma 4, il Comune di Trieste inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e il CUP. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
Capo II
 Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 5
 (Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali 2023-2025)
1. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o opere già finanziate da precedenti concertazioni, o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), le risorse di cui all'articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono ripartite a favore degli enti locali indicati nella Tabella A "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2023-2025", allegata alla presente legge, per 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dell'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro suddivisa in ragione di 14.583.133,04 euro per l'anno 2023, 45.030.059,10 euro per l'anno 2024 e 40.155.059,11 euro per l'anno 2025, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui alla Tabella A.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 9
 (Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), l'importo corrispondente al maggior gettito riscosso, in misura pari alla quota di compartecipazione regionale prevista per ciascun anno d'imposta, sulla base delle comunicazioni ricevute dai competenti uffici ministeriali per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, che indicano l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate con il contributo del medesimo.
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di 115.893,80 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Capo III
 Interventi locali per il rilancio
Art. 12
 (Interventi locali per il rilancio)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Corno di Rosazzo per lavori di ampliamento e adeguamento della palestra comunale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste al comma 2 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cervignano del Friuli per i lavori di rigenerazione urbana dell'ex caserma Monte Pasubio, II° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste al comma 4 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muzzana del Turgnano per lavori di manutenzione straordinaria per installazione di nuove torri faro nel campo di calcio dell'area sportiva di Via Moretton. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sappada per la realizzazione di una struttura sportiva a uso polifunzionale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di 1.850.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Comeglians per il completamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'edificio pubblico "ex scuola". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste al comma 10 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Per le finalità previste al comma 12 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Villa Santina per il completamento del nuovo plesso scolastico di Via Renier. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità previste al comma 14 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Sedegliano per il completamento della palestra scolastica. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste al comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
19. Per le finalità previste al comma 18 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Prata di Pordenone per l'intervento di messa in sicurezza di un incrocio sulla S.P. 35 "PN-Oderzo", in frazione Villanova, mediante realizzazione di una rotatoria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pagnacco per l'intervento di completamento dell'intervento sulla scuola media consorziale Tiepolo. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 22 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porcia per il completamento dell'Auditorium di Villa Correr Dolfin. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste al comma 24 è autorizzata la spesa di 3.200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la Parrocchia della Santissima Trinità di Mortegliano per la realizzazione di un ascensore nel campanile. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste al comma 26 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) -Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area da destinare alla realizzazione della costruzione della nuova sede della Caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste al comma 28 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Claut per la progettazione di una centralina idroelettrica al servizio del Palaghiaccio "Alceo Della Valentina". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste al comma 30 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Remanzacco per la sistemazione e riqualificazione del Polisportivo comunale - I° lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste al comma 32 è autorizzata la spesa di 660.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Giorgio di Nogaro per l'adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport di Via Palladio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste al comma 34 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Terzo di Aquileia per interventi di viabilità. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità previste al comma 36 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Reana del Rojale per la progettazione della realizzazione di un parco urbano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità previste al comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 e 39 si provvede mediante prelievo di 12 milioni di euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole sostituite al comma 12 da art. 9, comma 59, L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 61, L. R. 13/2023
Capo IV
 Disposizioni in materia di funzione pubblica
Art. 13
 (Fondo concorso oneri contrattuali)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 70, della legge regionale 22/2022, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
Art. 14
 (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 18/2016)
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.>>.