Legge regionale 09 giugno 2022, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).
Capo I
 Disposizioni in materia di relazioni internazionali
Art. 1
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3/2002)
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Capo II
 Disposizioni in materia di biodiversità, caccia, pesca sportiva e agricoltura
Art. 2
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), dopo le parole <<l'istituzione di parchi comunali e intercomunali>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)
1.
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole <<ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto>> sono sostituite dalle seguenti: <<fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria>>.

Art. 7
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2008)
1.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto>> sono sostituite dalle seguenti: <<fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria>>.

Art. 8
 (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
3.
Dopo l'articolo 16 bis della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 16 ter
 (Risoluzione arbitrale delle controversie)
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.>>.

Art. 9
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2005)
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 7 quater, della legge regionale 9/2005, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 10
 (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;
b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;
c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;
d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;
e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;
f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;
g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;
h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.>>;

2. Le modifiche apportate agli articoli 10 e 11 della legge regionale 42/2017 dal comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a ETPI le risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 42/2017, come sostituito dal comma 1, lettera d). Il trasferimento è disposto entro il 31 gennaio 2023 ed è quantificato nella misura risultante dal preventivo di spesa presentato dall'Ente.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Capo III
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 18
 (Utilizzo economie per Progetto Alto Adriatico 2022-2024)
1. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse con decreto de Direttore del Servizio turismo n. 2355/PROTUR del 28 settembre 2020 della Direzione centrale attività produttive e turismo ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per la realizzazione del Progetto Alto Adriatico, per la parte non utilizzata negli anni 2020-2021, a copertura di analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 24/2021.
Art. 21
 (Proroga termini unificazione Fondi di rotazione)
1. Tenuto conto della necessità di ottemperare agli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operatività di FVG PLUS SpA, preordinati allo svolgimento delle attività di segreteria unica, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono stabiliti all'1 marzo 2023, i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>), e di cui all' articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 23
 (Ulteriore abbattimento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse già assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese, aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione delle contribuzioni integrative delle garanzie di cui al comma 1, rilasciate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.
Art. 24
 (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciute le intese stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto interventi nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
Capo IV
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero e funzione pubblica
Art. 30
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)
1. All'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 11 è sostituita dalla seguente:
<<b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);>>;

Art. 34
 (Rendicontazione fondo sicurezza 2019 e 2020)
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2019 e 2020, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell' articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è fissato al 31 maggio 2023.
Art. 35
 (Termine per l'accesso al fondo sicurezza per l'anno 2022)
1. Le domande di finanziamento per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 79, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono presentate dagli enti locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 79, della legge regionale 24/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 36
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2021)
2. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 107, della legge regionale 24/2021, in relazione alle modifiche apportate dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 37
 (Domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)
3. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 39
 (Spese ammissibili per i finanziamenti per la tutela e la promozione della lingua friulana)
1. Per i finanziamenti previsti dagli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'anno 2022 sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio.
2. Per le finalità di cui agli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 29/2007, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 40
 (Trasferimento somme a Enti Comparto a seguito CCRL 15 ottobre 2018)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2021, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse per l'anno 2022 è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio 2022.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2021, in considerazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 43
 (Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 18/2016)
1.
L'articolo 37 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.
2. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono in via telematica all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 il contratto collettivo decentrato integrativo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Unitamente al testo contrattuale sono trasmessi la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in sede contrattuale e la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria, nonché l'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e il relativo parere dell'organo di revisione.
3. Fermo restando il controllo demandato all'organo di revisione di ciascun ente ai sensi dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'Ufficio unico, al fine di valutare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e la corretta applicazione da parte delle amministrazioni del Comparto unico degli istituti contrattuali, esercita il controllo collaborativo successivo dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, l'Ufficio unico segnala alle amministrazioni del Comparto unico le eventuali disfunzioni che ostacolano il perseguimento del buon andamento amministrativo e le eventuali misure autocorrettive, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'ente, e redige annualmente un documento di sintesi in ordine agli esiti dell'attività svolta.>>.

Art. 47
 (Procedure per il rafforzamento amministrativo dei soggetti attuatori del PNRR)
1. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale titolari di interventi previsti nel PNRR od operanti quali soggetti attuatori dei progetti riferiti al suddetto Piano, la Regione predispone appositi elenchi di personale, in possesso di specifici requisiti culturali e professionali, ai quali le suddette amministrazioni possono attingere per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza dei singoli enti e con termine previsto entro il 31 dicembre 2026; tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.
3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono collocati i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti secondo quanto previsto dal relativo bando e che siano risultati idonei in esito allo svolgimento di procedure idoneative la cui tipologia, contenuti e modalità di effettuazione sono definiti dalla Regione nel medesimo bando, potendosi adottare, a tale proposito, al fine della riduzione delle tempistiche attuative, anche metodologie semplificate quali la verifica dell'idoneità mediante colloquio. Il conseguimento dell'idoneità non dà diritto all'assunzione ma ad esso consegue il diritto all'inserimento negli elenchi.
4. Gli elenchi sono articolati, secondo quanto definito con il bando di cui al comma 3, in sezioni distinte per ambiti territoriali e professionalità. I candidati possono chiedere di essere inseriti in più ambiti territoriali.
5. La Regione pubblica gli elenchi nel proprio sito istituzionale; le amministrazioni di cui al comma 1 attingono direttamente da tali elenchi in base alle proprie esigenze proponendo l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato al soggetto individuato e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta assunzione; la rinuncia alla proposta di assunzione da parte del soggetto interessato comporta l'esclusione dall'ambito territoriale di riferimento o, nel caso di esaurimento delle possibili opzioni relativamente agli ambiti, all'esclusione dall'elenco.
Capo V
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 49
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 45/2017)
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, lettera a bis) della legge regionale 45/2017, come introdotta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 52
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9/2021)
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 54
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 7 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 60
 (Sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia)
1. Nelle more dell'approvazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021- 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare parte delle risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici, pari a complessivi 3.500.000 euro, per finanziare misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia previste all'interno dell'Obiettivo specifico k) "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata" della bozza del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027 approvato nella sua versione preliminare con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 468 (Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per l'anno 2022 e 1.050.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 61
 (Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia e all'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2021/2022.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 62
 (Evento Big Science Business Forum - BSBF 2024. Autorizzazione alla presentazione della candidatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a presentare la candidatura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto ospitante al "Big Science Business Forum - BSBF - anno 2024", un evento internazionale di carattere congressuale ed espositivo che si svolge con cadenza biennale, quale punto di incontro tra le grandi infrastrutture di ricerca (organizzazioni Big science) e l'industria, indicando la città di Trieste quale sede più idonea a ospitarlo.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 21, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 21, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 64
 (Contributo straordinario a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto)
1. Al fine di favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia dei minori provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accogliere le richieste di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma al 31 dicembre 2022.
2. Il genitore, familiare o tutore del minore proveniente dall'Ucraina, in attesa o in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso), dopo aver effettuato l'iscrizione del minore a uno dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditato ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, presenta istanza cartacea di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza al Servizio sociale del Comune territorialmente competente.
3. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.
4. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.
5. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.
6. L'Amministrazione regionale trasferisce i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui al comma 1 fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio.
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Capo VI
 Disposizioni in materia di patrimonio e demanio
Art. 66
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009)
1. All'articolo 9 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:
<<3 ter. In caso di domanda per l'utilizzo a fini agricoli avanzata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001 da soggetto avente il requisito di giovane imprenditore agricolo si procede all'assegnazione diretta al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda e, in caso di più domande avanzate ai sensi della norma citata, l'assegnazione avviene mediante sorteggio in seduta pubblica al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda.

Capo VII
 Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 70
 (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)
2. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture statali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 72
 (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
5.
Dopo il comma 7 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.>>.

Art. 76
 (Subentro Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo al Conservatorio di Udine)
1. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo ventennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 13, commi da 85 a 88, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per complessivi 1.044.419,20 euro, per lavori di manutenzione straordinaria del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 5° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini, ai sensi dell'articolo 22 bis della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), come introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda).
2. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo decennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 26 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 7, commi 59-61, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per complessivi 1.992.393,80 euro per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 6° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
3. Con provvedimento del Servizio competente in materia di edilizia universitaria si confermano i contributi e si ridefiniscono i nuovi termini e modalità di erogazione.
4. La liquidazione dell'importo già concesso avviene a stato di avanzamento a copertura del nuovo quadro economico fino alla concorrenza dei ratei scaduti del contributo, al momento dell'inizio lavori.
Art. 81
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 83
 (Modifiche allalegge regionale 19/2009)
4.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);>> sono aggiunte le seguenti: <<sono inoltre compresi gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o quelli di ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria;>>.

Capo VIII
 Disposizioni in materia di ambiente ed energia
Art. 86
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)
1.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole: <<e previo parere della Commissione consiliare competente>> sono soppresse.

Art. 93
 (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21/2020)
1. All'articolo 25 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 98
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 105
 (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1.
L'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Programmazione degli interventi)
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.>>.

Art. 110
 (Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 11, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'autorizzazione idraulica si intende che gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 11/2015, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione e, pertanto, non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
Art. 111
 (Identificativo digitale carburanti)
1. Ai fini della dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti disciplinato dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un progetto pilota che affianca all'identificativo di cui alla legge regionale 14/2010, un identificativo digitale costituito da un codice a barre interoperabile bidimensionale (cosiddetto QRCode) e prevede nuove modalità di utilizzo delle misure di sostegno al rifornimento di carburanti mediante un'applicazione mobile (cosiddetta APP).
2. All'attuazione del progetto pilota di cui al comma 1, finalizzato a verificare l'operabilità del nuovo sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti, della durata massima di dodici mesi, partecipano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti su territorio regionale, nonché, su base volontaria, un campione di gestori di impianti di distribuzione di carburanti e un campione di cittadini scelti dalla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 112
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
Capo IX
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 113
 (Rendicontazione dei contributi per attrezzature sportive)
1. Considerata la particolare congiuntura economica e le difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione di attrezzature sportive e di automezzi per il trasporto di atleti, i termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2021 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e per l'acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili e automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo concessi ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, sono fissati al 30 settembre 2022 e possono essere prorogati, con provvedimento amministrativo dell'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario.
Art. 117
 (Utilizzo risorse 2020 da parte delle Federazioni sportive)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi previsti, comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.
Art. 122
 (Utilizzo risorse per il MESS)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a utilizzare, nel corso degli anni 2022 e 2023, le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche per la stipula di accordi di collaborazione per promuovere la conservazione, la valorizzazione nonché la piena accessibilità e massima fruibilità del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia da stipularsi con i musei che, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati come capofila del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS.
Art. 123
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2019)
1. All'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Capo X
 Disposizioni in materia di salute e politiche sociali
Art. 128
 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale)
3. Gli specializzandi svolgono la propria attività al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
7. All'interno del rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale e ferma restando la compatibilità finanziaria, ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sulla base degli indirizzi regionali.
8. Al fine di garantire la permanenza dei professionisti del ruolo sanitario e sociosanitario sul territorio, soprattutto in aree disagiate e poco attrattive, di evitare la fuga verso la sanità privata e di valorizzare lo sviluppo delle carriere, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse regionali aggiuntive all'incremento dei fondi contrattuali deputati al trattamento accessorio del personale, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale. L'assegnazione delle predette risorse alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale avviene con cadenza annuale.
9. Al fine di garantire la copertura del fabbisogno di personale infermieristico idonea ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza all'interno delle strutture sociosanitarie residenziali e semi residenziali, gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani, previa stipula di una convenzione tra la struttura e l'azienda sanitaria di riferimento, sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina le modalità di svolgimento, anche oltre il limite di quattro ore settimanali, fermi restando la garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 hanno carattere temporaneo, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre l'adozione degli interventi legislativi e contrattuali necessari a dare attuazione al documento programmatico dei fabbisogni di personale sanitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 marzo 2022 - 22/36/CR05D/C7.
11. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico e finanziario della Regione.
Art. 129
 (Gestione sanitaria accentrata)
1.
Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è abrogato.

Art. 130
 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2006)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono inseriti i seguenti:

2. Per le finalità previste dal comma 4 quater dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2022 e di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Capo XI
 Disposizioni finanziarie