2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione europea;
b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione, educazione e formazione finalizzati al potenziamento delle competenze e l'occupazione dei giovani, con particolare attenzione alle nuove professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale;
c) favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle povertà educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive, artistiche e culturali;
d) valorizza la creatività giovanile e promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione e l'associazionismo;
e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonché la diffusione di informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie, anche relativamente alla mobilità e agli scambi internazionali.