Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Art. 16
 (Progetti di vita dei giovani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.