(Benefici normativi in materia di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilitą di cura dei propri cari a favore di giovani professionalitą altamente specializzate)
1. Le giovani professionalitą altamente specializzate beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 che risiedano o prestino attivitą lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione possono fruire dei benefici volti a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilitą di cura dei propri cari previsti dall'
articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dalla relativa regolamentazione attuativa nella misura massima di intensitą prevista.