Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per la qualità della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, in armonia con i principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

2. La Regione assicura il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 attraverso le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi e la ricostituzione del bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi della legge regionale 9/2007.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la fascia entro i venti metri lineari delle aree escluse dal comma 3, qualora confinanti con superfici boscate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), o con terreni incolti, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, della legge regionale 9/2007.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le aree individuate a pericolosità nulla dal Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7;

b) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione annuale, definiti dal Piano di cui all'articolo 7;

c) i centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, ancorché intervallate da strade, piazze, giardini o simili;

d) i fabbricati isolati di qualsiasi tipo e le relative pertinenze;

e) le aree industriali e artigianali come individuate dallo strumento urbanistico comunale.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) bosco o foresta, anche ai fini della produzione di dati statistici: i terreni individuati dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007;

b) incendio boschivo: fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropiche poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, ai sensi dell'articolo 2 della legge 353/2000;

c) principio di incendio boschivo: incendio di dimensioni non superiori a 2.000 metri quadrati, che si estingue con il solo intervento a terra;

d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che, in qualità di responsabile degli interventi, dirige le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, coordinando le componenti a sua disposizione;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione del fuoco su delimitate superfici, pianificata nei modi, nelle forme e negli obiettivi che, per i fini gestionali stabiliti, riduce la quantità di biomassa combustibile mediante il suo abbruciamento guidato e controllato;

f) fuoco tattico e controfuoco: tecnica di attacco indiretto al fuoco consistente nell'accensione volontaria di fronti di fiamma secondari che, mediante il consumo del combustibile prima del passaggio dell'incendio, ne agevolano il controllo o l'estinzione;

g) incendio di interfaccia: fuoco che percorre superfici ove abitazioni, altre strutture antropiche o infrastrutture si incontrano o si compenetrano con aree naturali, semi naturali o vegetazione combustibile;

h) pericolo di incendio: indice numerico che esprime la probabilità di accadimento di un incendio in funzione delle variabili ambientali;

i) vulnerabilità da incendio: indice numerico che esprime la propensione al danno da incendio di un elemento, uno spazio naturale, sociale ed economico in funzione delle sue caratteristiche e del grado di esposizione;

j) rischio di incendio: indicatore numerico derivato dal prodotto tra l'indicatore di pericolo e l'indicatore di vulnerabilità dell'area percorsa;

k) messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo: insieme delle operazioni tecniche volte a ricercare e sopprimere ogni potenziale causa di riaccensione delle fiamme, che costituisce la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio con mezzi e attrezzature individuati dal Piano di cui all'articolo 7.

Capo II

Funzioni e competenze per la tutela del patrimonio boschivo

Art. 4

(Competenze e attribuzioni)

1. Le strutture regionali preposte all'attuazione della presente legge sono la Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi, di seguito denominata Direzione centrale, e la Protezione civile della Regione, di seguito denominata Protezione civile.

2. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono considerate attività di competenza della Direzione centrale e della Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e iscritte negli elenchi del volontariato di Protezione civile regionale, che le esercitano secondo le rispettive competenze in coerenza con il Piano di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

(1)

3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove e sostiene l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.

(2)(3)

4. Per il coordinamento e la valutazione dell'attività di antincendio boschivo è istituito un gruppo di lavoro tecnico tra la Direzione centrale e la Protezione civile della Regione cui partecipano, oltre a tecnici e funzionari regionali designati, anche rappresentanti delle squadre volontarie di antincendio boschivo.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 25, L. R. 13/2022

Art. 5

(Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi)

1. Nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva ai sensi della presente legge si intende per:

a) attività di previsione: ogni intervento atto a individuare le aree, i periodi e gli indici di pericolosità e rischio di incendio boschivo;

b) attività di prevenzione: la realizzazione di azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendi boschivi, gli interventi per la riduzione preventiva dell'intensità dell'incendio stesso, la mitigazione dei danni conseguenti e l'approntamento dei dispositivi e del personale funzionali alla lotta attiva di cui alla lettera c);

c) attività di lotta attiva: le azioni di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, le attività di monitoraggio degli incendi boschivi si limitano al presidio sul luogo dell'incendio, senza l'intervento diretto sul fronte fuoco e senza l'impiego di risorse per lo spegnimento dello stesso, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in particolare per quelle di previsione e prevenzione, le strutture regionali competenti per l'attuazione della presente legge si avvalgono di enti e agenzie regionali in grado di fornire supporto nella raccolta, analisi ed elaborazione di dati utili per l'individuazione di indici di rischio, la stesura di carte di pericolosità, la predisposizione di modelli previsionali o altri studi utili.

Capo III

Disposizioni per la tutela dei boschi dagli incendi

Art. 6

(Regolamento)

1. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di accesso ai terreni e la manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio di cui all'articolo 18;

b) le procedure per la deroga dai divieti ai sensi dell'articolo 19, comma 9.

2. Le modalità di impiego del personale volontario di Protezione civile di cui all'articolo 14 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 31 della legge regionale 64/1986.

Art. 7

(Piano regionale antincendio boschivo)

1. Il Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 della legge 353/2000, individua e descrive le modalità tecnico-operative delle attività per la previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni ai fini della valorizzazione del volontariato di cui all'articolo 14.

2. Il Piano definisce in particolare:

a) i fattori predisponenti e le cause determinanti l'incendio;

b) gli indici di pericolosità e di rischio fissati su base quantitativa e sinottica;

c) l'individuazione delle aree a pericolo e rischio di incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i criteri per la valutazione del rischio di incendio boschivo, da parte dei Comuni, nelle aree di cui alla lettera c);

e) i programmi e gli interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, i soggetti attuatori, le operazioni selvicolturali e di gestione del combustibile atte a ridurre il pericolo di incendi boschivi;

f) le procedure operative e le competenze delle componenti di Protezione civile e del Corpo forestale regionale, nonché le funzioni di supporto nelle quali impiegare altro personale regionale;

g) le esigenze e i programmi di formazione in materia di antincendio boschivo di cui all'articolo 15 anche prevedendo livelli diversi della formazione stessa al fine di aggiornare costantemente le competenze generali dei volontari e perfezionare la professionalità;

h) l'organizzazione della banca dati delle aree percorse da incendio, le procedure e la modulistica per la raccolta dei dati statistici utili alla conoscenza del fenomeno e alla sua visualizzazione;

i) il computo economico-finanziario delle attività previste nel Piano stesso;

j) i contenuti e le modalità di applicazione del fuoco prescritto, del fuoco tattico e del controfuoco di cui all'articolo 12;

k) la consistenza minima e la localizzazione ottimale delle risorse disponibili per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi, le tipologie di infrastrutture, i mezzi e le attrezzature per l'antincendio boschivo a disposizione della Protezione civile e del Corpo forestale regionale e i programmi per il loro potenziamento e aggiornamento;

l) i tempi massimi di impiego giornaliero del personale sugli incendi boschivi, in coerenza con quanto disposto dalla contrattazione di comparto e nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli operatori, con particolare riferimento all'impiego fronte fuoco;

m) le aree coperte da vegetazione naturale, inserite nelle aree definite di tutela ambientale dalla normativa di settore;

n) le modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati per l'aggiornamento dell'archivio regionale e del catasto degli incendi boschivi di cui agli articoli 8 e 9;

o) le attività di prevenzione, di informazione alla cittadinanza, di vigilanza del territorio, di mobilitazione delle organizzazioni di volontariato, di prontezza operativa delle squadre, di attivazione di convenzioni eventualmente stipulate nelle modalità corrispondenti allo stato di allerta e ai valori crescenti degli indici di pericolo;

p) ogni altra iniziativa idonea ad attuare le finalità di cui al comma 1 e di cui al presente comma.

3. Il Piano, predisposto congiuntamente dalla Direzione centrale e dalla Protezione civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di foreste di concerto con l'Assessore alla Protezione civile, sottoposto a revisione annuale con la medesima procedura e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi anche di soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali e di contratti.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 16/2021

Art. 8

(Archivio regionale degli incendi boschivi)

1. La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, provvede alla rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi.

2. I dati sono raccolti e inseriti nell'archivio regionale degli incendi boschivi, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.

Art. 9

(Catasto comunale degli incendi boschivi)

1. I Comuni interessati, o le forme di unione intercomunale, aggiornano il catasto comunale degli incendi boschivi di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, anche sulla base dei dati inseriti nell'archivio di cui all'articolo 8 e con le modalità e procedure, anche in forma semplificata, disciplinate nel Piano di cui all'articolo 7.

Art. 10

(Coordinamento degli strumenti di pianificazione)

1. Per i Comuni i criteri di valutazione del rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), costituiscono elementi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo l'approvazione del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7.

Capo IV

Interventi e mezzi per la tutela dagli incendi e la valorizzazione del patrimonio boschivo

Art. 11

(Stato di attenzione e di massima pericolosità)

1. Ai fini della presente legge e dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono determinati:

a) lo stato di attenzione nel periodo dall'1 gennaio al 30 aprile, dall'1 luglio al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno;

b) lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, il cui periodo di inizio e termine è dichiarato, anche per singole aree della regione, sentita la Protezione civile, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di incendi boschivi in base all'indice di pericolosità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e reso noto con le modalità indicate dal Piano di cui all'articolo 7.

Art. 12

(Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco)

1. L'applicazione pianificata del fuoco prescritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), si attua nei termini e con le modalità progettuali, operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. Le aree percorse dal fuoco prescritto non si considerano, agli effetti della presente legge, come interessate da incendio boschivo o da principio di incendio boschivo.

2. L'accensione guidata di controfuoco e fuoco tattico, quali fronti di fuoco secondario ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), avviene nelle forme e con le modalità operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. AI sensi della presente legge le aree percorse dal controfuoco e dal fuoco tattico costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'incendio boschivo principale.

Art. 13

(Sala Operativa regionale della Protezione civile)

1. La Protezione civile assolve ai compiti e alle funzioni previsti dalla presente legge attraverso l'impiego e il coordinamento delle risorse del Sistema regionale integrato di Protezione civile, gestite per il tramite della Sala Operativa regionale di Protezione civile, di seguito denominata SOR, di cui all'articolo 28 della legge regionale 64/1986.

2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, è riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della legge 353/2000, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi.

3. La SOR, in accordo con il personale del Corpo forestale regionale impegnato nello spegnimento dell'incendio, allerta e coordina le risorse del Sistema regionale di Protezione civile, in particolare i mezzi aerei, il volontariato di Protezione civile e tutto quanto necessario all'attività di spegnimento.

4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.

5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.

6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.

Art. 14

(Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, con specializzazione nell'antincendio boschivo, concorrono alle attività di cui all'articolo 5, con le modalità operative di cui all'articolo 13, comma 3, e quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.

(2)

3. Nello svolgimento delle operazioni di spegnimento i volontari appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono coordinati dal DOS, secondo le procedure operative definite dal Piano di cui all'articolo 7.

(3)

4. Il volontario appartenente ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, è impiegato nelle attività di cui all'articolo 5 solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nelle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), solo qualora in possesso della formazione realizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), e all'uopo appositamente selezionati con specifico riferimento all'attività di antincendio boschivo.

(4)

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.

6. A favore dei Comuni che partecipano alle attività di cui al comma 5 sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di cui al presente articolo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 4 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Art. 15

(Formazione e divulgazione)

1. La Regione promuove, anche previ accordi con le altre Regioni, organismi istituzionali pubblici, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e associazioni senza scopo di lucro, la formazione in materia di antincendio boschivo, secondo le esigenze e i programmi individuati dal Piano di cui all'articolo 7.

2. La Regione promuove l'educazione ambientale e l'informazione alla popolazione in materia di prevenzione del rischio di incendio boschivo.

Art. 16

(Tutela assicurativa)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, contrae polizza assicurativa a favore del personale regionale impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e di tecniche di fuoco prescritto e dei volontari di cui all'articolo 14.

Art. 17

(Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture)

1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all'articolo 7.

1 bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali.

(1)

2. I beni mobili acquistati dalla Direzione centrale a fini di antincendio boschivo, qualora non inventariati, sono gestiti quali beni di rapido consumo con registro di carico e scarico.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà delle attrezzature concesse in usufrutto o in comodato ai Comuni e alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla presente legge, a condizione che vengano mantenute le medesime finalità d'uso.

4. Le spese inerenti il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono interamente a carico dei cessionari. I mezzi e le attrezzature trasferiti vengono utilizzati per le attività di Protezione civile.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni mobili registrati a uso speciale per l'antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, ai Comuni della regione, ove sia costituito un gruppo comunale di Protezione civile con una squadra antincendio boschivo, o ad associazioni di volontari di Protezione civile che ne facciano richiesta, e con oneri e spese interamente a carico dei cessionari.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo, ivi comprese quelle per la partecipazione a corsi propedeutici al conseguimento delle patenti stesse.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 13/2023

Art. 18

(Accesso ai terreni e manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio)

1. L'occupazione temporanea o d'urgenza e l'accesso ai fondi da parte di un ente pubblico sono consentiti, con le modalità di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per l'esecuzione delle opere di prevenzione, ivi compreso l'esercizio del pascolo, delle opere di selvicoltura, per l'applicazione del fuoco prescritto e per la posa in opera di cartelli monitori e tabelle di segnalazione, per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la ricostituzione dei boschi e delle aree percorse dal fuoco.

2. In deroga al comma 1 sono consentite le attività di lotta attiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dei proprietari dei fondi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 ai proprietari dei fondi non spetta alcuna indennità di occupazione.

Capo V

Divieti e sanzioni

Art. 19

(Divieti e prescrizioni)

1. In attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000 le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo non possono avere per almeno quindici anni una destinazione diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'evento. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

2. Nelle zone di cui al comma 1 i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo è vietata per dieci anni ogni edificazione, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici allora vigenti.

3. Sono altresì vietate per cinque anni nelle zone di cui al comma 1 le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, fatte salve quelle autorizzate dalla Direzione centrale per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica.

4. Nei casi di cui al comma 3 la Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.

5. Nelle aree boscate percorse da incendio sono vietati il pascolo e la caccia per dieci anni.

6. I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di principio d'incendio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

7. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 9 e 11 ai sensi della presente legge è altresì vietato durante tutto l'anno:

a) accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;

b) usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

c) far scoppiare prodotti pirotecnici;

d) gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.

d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

(1)

8. Nei periodi di massima pericolosità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), oltre ai divieti già previsti al comma 7, è vietato:

a) utilizzare esplosivi e far brillare mine;

b)

( ABROGATA )

c) eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

(2)

9. Il regolamento di cui all'articolo 6 individua le procedure di esenzione e di autorizzazione, anche semplificate, concedibili per attività lavorative, per manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d bis).

(3)

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 sono sospese per il periodo di massima pericolosità.

(4)

11. I divieti di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della normativa statale di settore.

12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.

Note:

Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 18, lettera b), numero 1), L. R. 16/2021

Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 3, comma 18, lettera b), numero 2), L. R. 16/2021

Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 18, lettera b), numero 3), L. R. 16/2021

Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 18, lettera b), numero 4), L. R. 16/2021

Art. 20

(Sanzioni)

1. Nel caso di violazione al divieto di cui all'articolo 19, comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 353/2000.

2. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.

3. Per le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000 individuati ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

4. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 19 provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. All'onere complessivo di 240.000 euro, suddiviso in ragione 120.000 euro per l'anno 2020 e 120.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. All'onere di 108.000 euro, suddiviso in ragione 54.000 euro per l'anno 2020 e 54.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 5 e 7, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Agli oneri derivanti dalle attività avviate dalla Protezione civile della Regione ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 16 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

12. Le entrare derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 22

(Norme transitorie)

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 6.

2. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Approvazione Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), e vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7; restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino alla definizione dell'archivio regionale degli incendi boschivi di cui all'articolo 8 conserva efficacia l'archivio in uso presso il Servizio competente in materia di incendi boschivi.

5. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), tiene conto della aumentata frequenza degli incendi e valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.

6. Sino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 7, alla formazione del personale impiegato in attività di antincendio boschivo, compreso il personale volontario di cui all'articolo 14, si provvede secondo modelli formativi stabiliti con decreto congiunto dei Direttori centrali competenti in materia di foreste e Protezione civile, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche e integrazioni;

b) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 36 (Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

c) gli articoli 13 e 35 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione);

d) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione);

e) l'articolo 12, secondo comma, e l'articolo 33, comma 9 bis, della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile);

f) la legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: <<Norme per la difesa dei boschi dagli incendi>>);

g) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);

h) l'articolo 11, comma 8, e l'articolo 12 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

i) l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);

j) l'articolo 5, comma 149, della legge regionale 6 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

k) l'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

l) l'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

m) l'articolo 14, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

n) l'articolo 98 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.