Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
TITOLO I
 (Disposizioni a sostegno dell'aeroporto Duca D'Aosta di Gorizia)
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dal decreto legge 11 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere maggiormente efficaci le misure di semplificazione vigenti, anche in termini di celerità e chiarezza applicativa.
2. La presente legge disciplina, altresì, istituti per la promozione del territorio regionale e per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive ivi insediate, nonché per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e per la valorizzazione delle aree naturali.
TITOLO II
 MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Capo I
 Razionalizzazione e semplificazione in materia urbanistica
Art. 2
 (Razionalizzazione delle varianti di livello comunale)
1.
Dopo l'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:
<<Art. 63 sexies
 (Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)
1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;
b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;
c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;
d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;
e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;
f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;
g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;
h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;
i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;
j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;
k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.
2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.
3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.
4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:
a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;
b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;
e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.
6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.
7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.
8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.>>.

Art. 3
4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.>>.

7. All'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 3 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:
a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;
b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

Art. 4
 (Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione)
2.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

3.
Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole <<nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

5.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è sostituita dalla seguente:
<<a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>>.

8.
I commi 26, 26 bis e 27 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati.

9.
La legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), è abrogata.

Capo II
 Semplificazione in materia edilizia
Art. 6
14. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
<<2 ter. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favorire il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, è sempre consentita, qualora contestuale all'intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall'indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l'aumento delle unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.>>;

16.
L'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39 bis
 (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale)
1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 4, di edifici o unità immobiliari, nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie, ovvero in alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento.
4. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.>>.

17.
Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 39 ter
 (Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)
1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 40 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f). In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.
4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 60 per cento del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.
Art. 39 quater
 (Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)
1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39 bis e 39 ter non possono trovare applicazione:
a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;
c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;
e) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007, nel caso la variante preveda l'individuazione o la modifica di zone A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali.
2. Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della presente legge.
3. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.
4. Nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, il Consiglio comunale con deliberazione può individuare le zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis.
5. In caso di applicazione delle misure di deroga previste dall'articolo 39 bis gli interventi che comportino ampliamento di volume utile e accessorio eseguiti su singole unità immobiliari, non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 39 quinquies
 (Misure di promozione per strutture ricettive)
1. Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.
2. Nei casi in cui le superfici previste dal comma 1 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza.
3. Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera h), sia in altra area ai sensi del comma 2, anche se destinata a verde purché l'area del parcheggio preveda una superficie a verde o comunque permeabile.
4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le attività di agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). In tali casi non trova applicazione il requisito minimo della terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.>>.

18.
Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

19. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:
<<3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.>>;

Capo III
 Razionalizzazione in materia ambientale
Art. 9
1.
Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015 sono aggiunti i seguenti:
1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.>>.

Art. 13
1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 16
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.>>.

Capo IV
 Norme urgenti in materia di lavori pubblici
Art. 18
1.
Nella legge regionale 14/2002 dopo l'articolo 51 bis è introdotto il seguente capo:
<<Capo IX bis
 Opere di competenza degli enti locali
Art. 51 ter
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)
1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.
3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.
7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.
8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.
9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.
12. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.
13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.>>.

Capo V
 Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente
Art. 19
 (Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente)
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che modificano l'articolo 5, comma 1, lettere c) e o), della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83, è aggiornato entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, previo parere della Commissione consiliare competente.
5. È fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di acque derivate a uso acquedottistico.
7. Le istanze di rinnovo dei riconoscimenti e delle concessioni preferenziali di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 11/2015, sono presentate dall'1 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso allo sportello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.
8. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di trattamento dei rifiuti, già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. sono soggette alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 058/2018.
TITOLO III
 MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL'AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE
Capo I
 Misure di promozione in materia di turismo
Art. 20
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente: <<

2. All'articolo 22 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.>>;

4.
L'articolo 25 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Bed and breakfast)
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.>>.

7.
Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 31 bis
 (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni).>>.

Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera q), L. R. 11/2022
Art. 23
Capo II
 Disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica
Art. 24
 (Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.
3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.
Art. 25
 (Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;
b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;
c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;
d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;
e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.
3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 26
1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, L. R. 13/2020
Capo III
 Semplificazione per le attività produttive in genere
Art. 27
 (Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001, come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
Art. 28
Capo IV
 Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano
Art. 33
2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.
2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.
3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.
8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.
10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.
Note:
1 Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021
3 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021
4 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021
6 Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023
Art. 34
 (Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;
b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.
7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 35
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 40
 (Rimodulazione di scadenze)
1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostitute dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.
4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41
1. All'articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Capo V
 Misure di perequazione per i cittadini della Regione
Art. 44
1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esisti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007, beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
Capo VI
 Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive
Art. 46
 (Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015, le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.
3. La violazione dell'obbligo di cui dall'articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.
4. I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo articolo 100 della legge regionale 29/2005 che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.
5.
Il personale di cui all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005, approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.
9. Nelle more della rivisitazione complessiva dell'albergo diffuso, il numero dei posti letto disponibili complessivamente gestiti da ogni società di gestione non può essere inferiore a sessanta.
TITOLO IV
 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Capo I
 Norme urgenti in materia di attività culturali
Art. 48
 (Finanziamento ai musei privati di interesse regionale)
2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
Art. 49
4.
Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 109 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

Art. 53
 (Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana)
1. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.
Capo II
 Norme urgenti in materia di sport
Capo III
 Norma transitoria in materia di sport
Art. 58
 (Norma transitoria in materia di sport)
1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , per le domande di contributo di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 , le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
TITOLO V
 MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25 /2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA
Capo I
 Modifiche urgenti alla legge regionale 25/2017 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
Art. 59
1.
L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi)
2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati. I corsi sono tenuti da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata del certificato di superamento della prova orale, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.
4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

Capo II
 Norme urgenti in materia di caccia
Art. 65
Art. 66
1.
Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), la parola: <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<incentivo>>.

TITOLO VI
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI
Capo I
 Misure di semplificazione
Art. 68
 (Norme in materia di sicurezza urbana)
1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.
Art. 69
 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.

Art. 74
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.>>.

Art. 75
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.
Art. 76
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è inserito il seguente:
<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.

Art. 77
1.
Al comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2018 le parole <<nelle intese di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018,>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),>>.

Art. 78
 (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 81

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
Art. 83
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)
1.
Il quinto e il sesto comma dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

(1)
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 11, comma 6, L. R. 16/2019
Art. 84
 (Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Debiti fuori bilancio
Art. 85
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

Direzione centrale o struttura equiparataTipologia di debito fuori bilancioCreditoreOggetto della spesaImporto 2019MissioneProgrammaTitolo
a)D.C. Autonomie locali, sicurezza, politiche per l'immigrazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Acquedotto del Carso S.p.A.Forniture idriche agli immobili regionali (ft. n. 2/PA dd. 25/02/2019)2.105,37131
b)D.C. Finanze e patrimonioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)SECURITAS S.A. - BruxellesServizio di vigilanza degli immobili regionali - sede di Bruxelles9.392,88131
c)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Pordenone Fiere S.p.A.Partecipazione alla fiera Ortogiardino 201912.972,261611
d)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Agenzia regionale per l'ambiente A.R.P.A. FVGServizio di analisi ambientali19.271,51 1031
e)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Iniziative e Sviluppo soc. cooperativaServizio di contact center
(rif. ft. n. 15/1 dd. 15/02/2019)
314,281041
f)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)GOZZI FerruccioSentenza n. 666/2018 Giudice di pace di Trieste4.083,691051
g)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Società Centro di Assistenza Agricola UNICAA S.r.l.Svolgimento funzioni relative a variazione potenziale viticolo2.464,671611
h)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)DILICH AuroraSentenza n. 484/2018 Tribunale di Trieste e atto di precetto dd. 14/03/201939.965,491621
i)D.C. Funzione pubblica e semplificazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Lavorint S.p.A.Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo 01/11/2018-31/03/2019 (Rif. ft. 504/E dd. 31/01/2019; ft. 806/E dd. 31/01/2019; ft. 1215/E dd. 28/02/2019, ft. 1607/E dd. 28/02/2019)20.500,001101
j)D.C. Autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)TelepassPedaggi autostradali mese di dicembre 20184.761,02131
IMPORTO TOTALE 2019 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti115.831,17


2. Per le finalità previste al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 2.105,37 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1085)
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1471)
4. Per le finalità previste al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 9.392,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7984)
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1407)
6. Per le finalità previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 12.972,26 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7351)
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6972)
8. Per le finalità previste al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 19.271,51 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/5405)
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3911)
10. Per le finalità previste al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 314,28 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/8197)
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3014)
12. Per le finalità previste al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di 4.083,69 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7352, S/8422)
13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)
14. Per le finalità previste al comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 2.464,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7899)
15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6332)
16. Per le finalità previste al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di 39.965,49 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/9141, S/9142)
17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)
18. Per le finalità previste al comma 1, lettera i), è autorizzata la spesa di 20.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/545)
19. Agli oneri derivanti dal comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/544)
20. Per le finalità previste al comma 1, lettera j), è autorizzata la spesa di 4.761,02 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato dl previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7376).
21. Agli oneri derivanti dal comma 20 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1255)
Capo II
 Norme urgenti per gli enti locali
Art. 87
 (Conferma di contributo al Comune di Manzano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Manzano il contributo di 487.500 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e destinato, con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 129, all'intervento denominato "Realizzazione del centro di catalogazione e di ricerca sul distretto della sedia sito in via Sottomonte", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori da ultimo prorogati, di aggiudicazione e di inizio lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2018, n. 1971.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Manzano presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
Art. 90
 (Conferma di contributo al Comune di Sacile)
1. Per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola di S. Odorico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile:
a) il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali, Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 3058/CULT del 28 settembre 2007 per la realizzazione dell'intervento di restauro e adeguamento normativo di Palazzo Ettoreo 1° lotto;
b) il contributo ventennale costante di 48.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. 6256/PMT del 15 novembre 2013, per lavori di valorizzazione della frazione di S. Odorico, 2° lotto.
2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia scolastica.
3. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 350.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 950.000 euro, suddivisi in ragione di 48.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031, e di 336.000 euro per l'anno 2019, quale somma reimputata con decreto del Ragioniere generale n. 407/FIN del 21 febbraio 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Le riallocazioni disposte dai commi 4 e 5 per le annualità successive al 2021 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 91
1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N.
I
N
T
E
R
V
E
N
T
O
DescrizioneMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
119Riqualificazione del Rifugio Solarie - Comune di Drenchia712Direzione generale


TITOLO VII
 NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Capo I
 Norme finanziarie
Art. 93
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, come modificato dall'articolo 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalità previste all'articolo 16 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 23, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità previste all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 32, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, relative alla concessione dei contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo di cui all'articolo 34, previste in 575.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 1, lettera b), è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 216.666,66 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. Per quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 9 e 10, si provvede all'accantonamento di 358.333,34 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
12. Le entrate derivanti dall'articolo 35 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
13. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 4 quater, della legge regionale 23/2007, come aggiunto dall'articolo 44, comma 4, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
14. Per le finalità previste all'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 45, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per le finalità previste all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
19. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 (Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. Per le finalità previste all'articolo 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2019 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
23. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
25. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per gli anni 2019-2021, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
26. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 3, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
27. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di 870.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 25, 26, e 27 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 3.220.000 euro, suddivisi in ragione di 1.620.000 euro per l'anno 2019, 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
29. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
30. Per le finalità previste all'articolo 67, comma 1, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67, comma 1, previste in 800.000 euro per l'anno 2019, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
32. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 81, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
34. Per le finalità previste dall'articolo 89, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
36. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede per 30.000 euro per l'anno 2019 e per 100.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
38. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92 sono previste minori entrate, per 5 milioni di euro, con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, e minori spese per 5 milioni di euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
39. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.