Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Capo I
 Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
Art. 1
1.
La lettera d) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogata.

2. In relazione al comma 1 è ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2018 , il testo del comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 20/2018 .
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 13/2019
Art. 2
1. All'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.

Art. 3
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17.
4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

t)   ( ABROGATA )
u)   ( ABROGATA )
Note:
1 Numero 3) della lettera z) del comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 12, L.R. 18/2016.
2 Numero 3) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
3 Numero 4) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
4 Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
5 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
6 Numero 2) della lettera v) del comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
Art. 4
 (Proroga graduatorie)
1.
La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016, e all'articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2018 è prorogata, alle relative scadenze, di sei mesi.

Art. 6
1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
le parole << e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)>> sono soppresse.