<<12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all'
articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'
articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 122/2010.
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'
articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.