Legge regionale 09 agosto 2018, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 12
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. Alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dall'1 ottobre 2018.
5.
Il comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

6. Tenuto conto del complesso processo di riordino del sistema delle autonomie locali della regione e quale intervento di natura eccezionale correlato a detto processo, la percentuale complessiva di incremento contrattuale prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è finalizzata alla determinazione dei valori economici complessivi da destinare agli incrementi retributivi del triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, anche con importi differenziati nelle varie componenti del Comparto medesimo nel limite dei suddetti valori economici complessivi. La percentuale è riferita a quella definita a livello nazionale sulla base dell'atto di indirizzo ivi richiamato così come risultante dalle integrazioni apportate con l'Atto di indirizzo integrativo per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 per le funzioni centrali e quantificata, a regime, nella misura del 3,48 per cento.
7. In relazione al comma 6 e a conseguente integrazione delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 31/2017, dell'articolo 10, commi 52 e 53, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e dell'articolo 32, comma 12, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 3.120.000 euro, suddivisa in ragione di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 12.
9. Al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio della Centrale unica di risposta al NUE 112, salvaguardando al tempo stesso le professionalità maturate, la Regione, per favorire il trasferimento mediante mobilità del personale degli enti locali collocato, alla data di entrata in vigore della legge presente legge, in posizione di comando presso la medesima per le esigenze della Centrale, può corrispondentemente cedere all'ente locale di appartenenza propri spazi assunzionali.
11. Al fine di assicurare la necessaria continuità dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici non si considera, in relazione ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), la spesa relativa all'assunzione di personale a tempo determinato per detti servizi, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 26/2018