Legge regionale 26 giugno 2018 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8/2000

Art. 1

(Modifica all' articolo 9 della legge regionale 8/2000)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è abrogato.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3/2014

Art. 2

(Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 3/2014)

1. All' articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole << del Presidente della Regione e degli Assessori regionali>> sono aggiunte le seguenti: << e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale>>;

b) al comma 3 dopo le parole << Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali>> sono inserite le seguenti: << , nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale>>;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 3

(Modifica all' articolo 6 bis della legge regionale 3/2014)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014 è abrogato.

Art. 4

(Modifica all' articolo 10 della legge regionale 3/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2014 le parole << al 30 giugno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2018>>.

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2015

Art. 5

(Modifica all' articolo 3 della legge regionale 2/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 30 giugno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2018>>.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.