Legge regionale 26 giugno 2018 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018
Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.
CAPO I
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8/2000
Art. 1
(Modifica all' articolo 9 della legge regionale 8/2000)
1. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è abrogato.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3/2014
Art. 2
(Modifiche all' articolo 6 della legge regionale 3/2014)
1. All' articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica dopo le parole << del Presidente della Regione e degli Assessori regionali>> sono aggiunte le seguenti: << e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale>>;
b) al comma 3 dopo le parole << Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali>> sono inserite le seguenti: << , nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale>>;
c) il comma 4 è abrogato.
Art. 3
(Modifica all' articolo 6 bis della legge regionale 3/2014)
1. Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014 è abrogato.
Art. 4
(Modifica all' articolo 10 della legge regionale 3/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2014 le parole << al 30 giugno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2018>>.
CAPO III
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2015
Art. 5
(Modifica all' articolo 3 della legge regionale 2/2015)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 30 giugno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2018>>.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.