<<4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la Commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerą il giudizio definitivo di ammissibilitą, con i criteri di cui ai commi precedenti; la Commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.>>;