Art. 51
(Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)
1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalitą di cui al presente capo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione procede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalitą di cui all'articolo 50.
3. I contributi possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede all'impegno e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalitą e termini di rendicontazione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.