Art. 10 bis
Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli
articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.
2.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.