Art. 16
(Disposizioni in materia di pesca sportiva)
1.
In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, la licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) previa presentazione, da parte dell'interessato, di uno dei seguenti documenti:
a) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto;
b) attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno degli anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;
c) fotocopia del libretto annuale di associazione al Bacino di pesca concessionario delle acque che scorrono nel Comune di Sappada/Plodn o all'attestazione del Bacino medesimo dell'avvenuto rilascio del libretto per almeno un'annata precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1 bis. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.
1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2018
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 12/2018