Legge regionale 09 gennaio 2018, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Classificazione delle piscine)
2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.
3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 6
 (Regolamento regionale)
2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere.
CAPO II
 PISCINE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO E IMPIANTI FINALIZZATI AL GIOCO ACQUATICO
Art. 8
 (Caratteristiche generali delle piscine e dell'acqua)
1. I requisiti distributivi degli spazi funzionali, i requisiti tecnici, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari e impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento sono specificati dal regolamento di cui all'articolo 6 e dalle norme tecniche UNI vigenti in materia. Gli impianti natatori devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illumino-tecniche e acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento di cui all'articolo 6.
2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti autonome di acqua resa preventivamente idonea al consumo umano e qualitativamente rispondente a quanto previsto dal comma 3.
4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 6.
5. L'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti che garantiscano la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua.
6. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso e soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 15
 (Documentazione)
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.
CAPO III
 PISCINE PRIVATE O PUBBLICHE A USO COLLETTIVO
CAPO IV
 PISCINE CONDOMINIALI