1.
L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo;
c) esercita attivitą di indirizzo, vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalitą.
2.
In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche:
a) sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attivitą istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI;
c) č approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1;
d) č nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14;
e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
f) sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16;
g) sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.