Art. 49
(Linee guida per la gestione della fauna ittica)
1.
Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversitą e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalitą della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla
legge regionale 42/1996 e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformitą a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.