Art. 33
(Immissioni a scopo di ripopolamento)
1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell'
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento può essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali.
3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilità di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.