Art. 41
(Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali)
1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire, in uno o più corsi o specchi d'acqua, le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è disposto il recupero della fauna ittica, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. Durante le attività di recupero della fauna ittica, ai sensi del comma 1, l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.