Art. 3
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore scomparso" si intende:
a) il minore allontanatosi volontariamente dal soggetto esercente la responsabilitā genitoriale;
b) il minore sottratto, contro la propria volontā, dal soggetto esercente la responsabilitā genitoriale;
c) il minore prematuramente deceduto.
2.
Ai fini della presente legge, con la locuzione "minore gravemente ammalato", si intende:
a) il minore che, a causa di grave patologia, č costretto a sospendere, per lunghi periodi, la frequenza scolastica;
b) il minore che, a causa di grave patologia, rientra a scuola portando evidenti segni di malattia.
3. Ai fini della presente legge con il termine "trauma" si intende il minore soggetto a grave trauma fisico o psichico dovuto ad incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.