Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali, dell'ordinamento comunitario e dei trattati internazionali, opera per la promozione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali.
2. Per l'efficace perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e attua interventi finalizzati ad accompagnare, in accordo con le famiglie, le istituzioni scolastiche nel supportare i gruppi classe che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà nell'elaborare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un minore membro del medesimo gruppo classe.