Art. 1
(Finalitą)
1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito "CAI FVG", quale principale organo tecnico di consulenza e di coordinamento delle iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane come individuate dalla
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), in conformitą alla
legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano).
2. Nel quadro dell'azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce, inoltre, la diffusione della cultura e della conoscenza della montagna e la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche mediante interventi di realizzazione, manutenzione e conservazione delle strutture alpine regionali e azioni dirette alla prevenzione degli infortuni.