Art. 39
(Norme di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.