Art. 29
(Responsabile della gestione dell'impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti č preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il cui nominativo č comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Il responsabile della gestione dell'impianto č presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attivitā dell'impianto stesso.