al comma 1 le parole <<alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)>>;
b)
al comma 4 bis la parola <<corso>> è sostituita dalla seguente: <<esame>>.
Note:
1 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.