Art. 9
1. Per le finalitā previste dall'
articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, č autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.