Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Art. 6
 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)
3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.
6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.
7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera m), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.