1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la
legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.