Legge regionale 07 luglio 2017, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 3, comma 61, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Articolo 14 bis aggiunto da art. 3, comma 61, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 1
1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 2
4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 35, lettera a), L. R. 31/2017
2 Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 6/2019
3 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 9/2019
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 7, L. R. 21/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
7 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 30, comma 1, L. R. 6/2021
9 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 3
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4 Comma 4 sostituito da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 11, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11 Comma 3 sexies aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 11, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 60, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
5 Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 3, comma 51, lettera a), L. R. 13/2019
6 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 51, lettera b), L. R. 13/2019
7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 51, lettera c), L. R. 13/2019
8 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 51, lettera d), L. R. 13/2019
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 51, lettera e), L. R. 13/2019
10 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 51, lettera e), L. R. 13/2019
11 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
14 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
15 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 4, comma 70, lettera j), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
16 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 4, comma 70, lettera k), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 70, lettera k), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 70, lettera l), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
20 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 11, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21 Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 11, lettera h), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 3, comma 11, lettera i), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23 Parole soppresse al comma 5 bis da art. 3, comma 11, lettera i), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24 Lettera a) del comma 5 bis abrogata da art. 3, comma 11, lettera j), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
25 Lettera b) del comma 5 bis abrogata da art. 3, comma 11, lettera j), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
26 Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 11, lettera k), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 11, lettera k), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
28 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 11, lettera l), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
29 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 11, lettera l), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)
3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.
6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.
7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera m), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 9
 (Divieti)
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sentita la Commissione scientifica regionale per la micologia, possono essere disposte limitazioni temporali alla raccolta di una o più specie di funghi, per periodi definiti e consecutivi, qualora ricorrano motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari ovvero per tutelare specie in pericolo di estinzione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 11
 (Commissione scientifica regionale per la micologia)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.
5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022
2 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 56, lettera b), L. R. 13/2022
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera c), L. R. 13/2022
Art. 12
 (Attività divulgative e di salvaguardia)
1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 12/2018
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 70, lettera n), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 14
 (Sanzioni amministrative)
3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.
4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.
5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.
6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2019
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 51, lettera f), L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 61, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 15
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 35, lettera b), L. R. 31/2017
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera o), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 30, comma 2, L. R. 6/2021
4 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 61, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 17
 (Disposizioni finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.