Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 7 bis aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023

Articolo 7 ter aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e Università presenti sul territorio regionale.

Art. 2

(Istituzione dell'Osservatorio regionale antimafia)

(1)

1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge è istituito l'Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato "Osservatorio regionale antimafia", che:

a) è incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con le altre Regioni, Province autonome e Comuni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136- Piano straordinario contro le mafie), nonché di mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 7;

b) verifica l'attuazione a livello regionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

c) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, anche con la creazione di uno sportello virtuale sul sito istituzionale della Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese;

d) può raccogliere tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori; per lo svolgimento di tale attività l'Osservatorio regionale antimafia si avvale anche dei dati dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;

e) relaziona annualmente circa la propria attività al Consiglio e alla Giunta regionale entro il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con la legge 8 marzo 2017, n. 20;

f) collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e delle altre stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;

g) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge;

h) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità.

2. L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

Note:

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 37, L. R. 12/2018

Art. 3

(Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. L'Osservatorio regionale antimafia è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere, di riconosciuta onorabilità e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011. Due componenti sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.

2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.

5 bis. L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

(1)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 4

(Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia)

1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

(1)

1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Il medesimo rimborso spetta a un componente designato dall'Osservatorio per la partecipazione a riunioni o altri eventi promossi dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

(2)(4)

1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 11, comma 29, lettera a), L. R. 31/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 29, lettera b), L. R. 31/2017

Comma 1 ter aggiunto da art. 11, comma 29, lettera b), L. R. 31/2017

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 5, L. R. 25/2018

Art. 5

(Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e dall'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la Regione promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.

3. Le attività di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. I Comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche.

(1)

6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 6

(Azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), la Regione assicura l'esecuzione di apposite azioni orientate alla prevenzione e al contrasto della corruzione anche mediante:

a) l'emanazione di un parere da parte dell'Osservatorio regionale antimafia relativamente alla bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale;

b) l'organizzazione di seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione con l'apporto e la collaborazione delle forze dell'ordine a seguito di apposita stipula d'intesa con la Regione o gli enti locali.

2. La Regione istituisce un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta e per la diffusione di materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale.

Art. 7

(Rapporti con il volontariato, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste)

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione promuove iniziative di formazione, di scambio di informazioni e stipula convenzioni con:

a) le organizzazioni sindacali;

b) le associazioni di imprese;

c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

d) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale da almeno due anni.

2. La Regione è autorizzata a erogare contributi ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o per attività di assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati della criminalità organizzata, dell'usura o dell'estorsione.

(1)

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 7 bis

(Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)

(1)

1. La Regione, con l'obiettivo di porre in essere delle azioni a contrasto dell'usura, nei confronti delle vittime, persone fisiche e imprese riconosce:

a) in funzione dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati, un indennizzo da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 20.000 euro;

b) in esito a danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, un indennizzo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino a un importo massimo di 30.000 euro;

c) a seguito di danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, un indennizzo pari alle spese di riparazione e comunque non superiori a 5.000 euro per ogni singolo mezzo.

2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.

3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.

4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 7 ter

(Sostegno alla costituzione di parte civile)

(1)

1. La Regione sostiene, nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, mediante la concessione di un contributo, le spese legali per la costituzione di parte civile delle vittime, per coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

2. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023

Art. 8

(Interventi in ambito scolastico)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, sostiene le iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'Ufficio scolastico regionale che con le Università del Friuli Venezia Giulia.

2. Le diverse strategie di intervento dovranno puntare sull'efficacia dei progetti basati su una logica innovativa e interdisciplinare che possa indagare sul fenomeno mafioso attraverso un approccio economico, sociologico, giuridico e storico.

3. La Regione è autorizzata, all'interno dei percorsi di cittadinanza attiva, a favorire la messa in rete delle attività di ricerca, informazione e comunicazione oggetto della presente legge, utili a documentare le iniziative e i risultati ottenuti.

Art. 9

(Azioni finalizzate al recupero di beni confiscati)

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011, attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) l'erogazione di contributi agli assegnatari dei beni confiscati, per favorirne il riutilizzo in funzione sociale, mediante la stipula di accordi di programma;

d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 10

(Iniziative per la "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime")

1. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime" e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine della Regione, gli enti locali e le associazioni.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 come di seguito indicato:

a) relativamente agli interventi previsti dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017 e di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) relativamente agli interventi previsti dal comma 1, lettera c), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2017 e di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. All'onere complessivo di 170.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a) e b), si provvede come di seguito indicato:

a) per complessivi 105.000 euro, suddivisi in ragione di 75.000 euro per l'anno 2017 e di 30.000 euro per l'anno 2018, mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per complessivi 65.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.