Legge regionale 09 giugno 2017, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e Università presenti sul territorio regionale.