Legge regionale 09 giugno 2017, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 7 bis aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023
2 Articolo 7 ter aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza della comunità regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata e mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione anche in collaborazione con altri enti pubblici e con associazioni, scuole e Università presenti sul territorio regionale.
Art. 2
1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge è istituito l'Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato "Osservatorio regionale antimafia", che:
b) verifica l'attuazione a livello regionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
c) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, anche con la creazione di uno sportello virtuale sul sito istituzionale della Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese;
d) può raccogliere tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori; per lo svolgimento di tale attività l'Osservatorio regionale antimafia si avvale anche dei dati dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
f) collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e delle altre stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;
g) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge;
h) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità.
2. L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 37, L. R. 12/2018
Art. 3
 (Composizione dell'Osservatorio regionale antimafia)
2. I componenti assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.
3. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
5. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di componente dell'Osservatorio regionale antimafia sia sopravvenuta all'elezione, ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 5
 (Azioni orientate verso l'educazione e la cultura della legalità)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), e dall'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la Regione promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso.
2. Per le finalità previste dal comma 1 la Regione individua come prioritari tutti quegli interventi atti a valorizzare il tessuto sociale estraneo alle infiltrazioni e le pratiche virtuose delle istituzioni locali, per evitare ogni rischio di radicamento di culture e pratiche mafiose.
3. Le attività di promozione previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. I Comuni collaborano con la Regione nel porre in essere azioni di forte valore simbolico orientate verso l'educazione e la cultura della legalità anche attraverso l'intitolazione di vie e piazze a vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, nel rispetto della normativa statale.
6. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Azioni orientate verso la prevenzione e il contrasto della corruzione)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), la Regione assicura l'esecuzione di apposite azioni orientate alla prevenzione e al contrasto della corruzione anche mediante:
a) l'emanazione di un parere da parte dell'Osservatorio regionale antimafia relativamente alla bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale;
b) l'organizzazione di seminari di aggiornamento e approfondimento in materia di prevenzione della corruzione con l'apporto e la collaborazione delle forze dell'ordine a seguito di apposita stipula d'intesa con la Regione o gli enti locali.
2. La Regione istituisce un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, per la raccolta e per la diffusione di materiali, relazioni e statistiche sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale.
Art. 7 bis
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.